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Workshop 1 – #Apprendistato

L’apprendistato professionalizzante: obblighi formativi e contrattuali alla luce del JOBS Act

3 Ottobre 2014  – Ore 10.00 – Fiera Milano City – Sala Suite 04

Presentazione

In uno scenario nel quale, nonostante i primi segnali di ripresa, l’occupazione stenta a ripartire, è necessario invertire la tendenza attraverso misure e leggi ad hoc che possano inserirsi con armonia nelle dinamiche dell’economia odierna ed apportare innovazione e concorrenza.

In relazione a ciò, l’istituto dell’Apprendistato è in continua evoluzione: dopo le modifiche operate lo scorso anno dal decreto legge 76/2013, anche il Decreto Poletti (L.78/2014) è intervenuto sulla materia apportando alcune novità, che principalmente toccano il piano formativo e l’onere di stabilizzazione.

Lo scorso 16 maggio 2014 tale Decreto, rappresentante la prima parte del “Job Acts”, è stato convertito in legge ed è intervenuto significativamente sul contratto a tempo determinato, sulla somministrazione a tempo determinato e sull’apprendistato (disciplinato dal Testo Unico dell’Apprendistato 167/2011).

Contenuti 

Il workshop ha lo scopo di informare e trasmettere una visione chiara sul panorama legislativo odierno in materia di apprendistato, con particolare attenzione sia agli aspetti contrattuali che a quelli formativi.

Nel suo insieme, il Jobs Act (D.L n.34/2014) si propone di stimolare il rilancio dell’occupazione facilitando i rapporti di lavoro e l’apprendistato, andando a ridefinire i seguenti punti:

  • Piano formativo individuale – viene ripristinato l’obbligo di forma scritta per il PFI (Piano Formativo Individuale), che dovrà essere inserito direttamente nella lettera di assunzione;
  • Obblighi di stabilizzazione – viene stabilito che i Datori che occupano almeno 50 dipendenti non potranno assumere nuovi apprendisti se non avranno confermato in servizio almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione;
  • Offerta formativa pubblica – le Regioni dovranno proporre obbligatoriamente al Datore di lavoro, entro 45 giorni dall’avvio del rapporto, l’offerta formativa pubblica. In caso di inerzia da parte della Regione nell’attivazione di percorsi di apprendistato professionalizzante, quindi in caso di mancata trasmissione obbligatoria dell’informativa sui corsi indicando sedi e calendario, il Datore di lavoro sarà esonerato dall’erogazione dei contenuti formativi di base. In mancanza di corsi propri la regione può pretendere l’assolvimento dell’obbligo con la formazione aziendale.
  • Formazione in orario di lavoro – nel contratto di apprendistato professionalizzante, il tempo dedicato alla formazione “formale” è considerato orario di lavoro. Delle ore svolte in formazione, il datore di lavoro deve obbligatoriamente corrisponderne minimo il 35%.

Grazie ai nostri esperti di consulenza del lavoro e di formazione obbligatoria in materia di apprendistato verranno approfonditi modelli di servizio alle imprese e specifici aspetti tecnici, nell’ottica anche di una più ampia partecipazione di aziende e consulenti presenti in sala.

Per maggiori informazioni e per approfondimenti inviare una mail a info@saperessere.com

Partecipanti
Il Workshop e’ rivolto ai consulenti del lavoro e ai responsabili aziendali delle aree RU e Formazione.

Relatori

Prof. Marco Vitiello – Professore di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e Socio fondatore di Studio Saperessere Srl

Dott. Marco Coinu – Socio fondatore di Studio Saperessere Srl

Dott. Paolo Stern – Socio fondatore dello Studio di Consulenza del Lavoro Stern-Zanin e Referente per i contratti di apprendistato dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro del Lazio.

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